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Prescrizioni Antincendio e CPI

sorveglianza attiva

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un documento ufficiale che attesta che un’azienda o un edificio soddisfa i requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla normativa vigente. Questo certificato è rilasciato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco a seguito di un sopralluogo che verifica:

  • Il rispetto delle normative di prevenzione incendi.
  • La presenza dei requisiti di sicurezza antincendio necessari.

Normativa di Riferimento

Il CPI è disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006, ma negli anni la normativa è stata aggiornata per semplificare e rendere più efficaci le misure di prevenzione. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011 ha sostituito i precedenti riferimenti normativi, introducendo:

  • Adempimenti amministrativi proporzionali alla dimensione e al settore dell’impresa;
  • Eliminazione di autorizzazioni e permessi non necessari;
  • Estensione dell’autocertificazione;
  • Informatizzazione delle procedure amministrative.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2017 ha ulteriormente ampliato l’obbligo del CPI ad altri edifici e attività.

Quando Serve: Attività Soggette all’Obbligo

Il CPI è obbligatorio per le attività elencate nell’Allegato 1 al DPR 151/2011, suddivise in tre categorie (A, B, C) in base a:

  • Dimensioni;
  • Settore;
  • Presenza di regole tecniche;
  • Sicurezza pubblica.

Categorie di Attività e Adempimenti Procedurali

Categoria A: Attività a basso rischio di incendio, con regola tecnica.

  • Non è obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai VVF;
  • I VVF effettuano sopralluoghi a campione;
  • Il titolare può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.

Categoria B: Attività a medio rischio di incendio, con o senza regola tecnica.

  • È obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai VVF;
  • I VVF effettuano sopralluoghi a campione;
  • Il titolare può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.

Categoria C: Attività ad alto rischio di incendio, indipendentemente dalla regola tecnica.

  • È obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai VVF;
  • I VVF effettuano sopralluoghi e rilasciano il CPI.

Procedure e Tempistiche

L’obbligo di richiedere il CPI ricade sul titolare dell’attività, che deve presentare un’istanza ai Vigili del Fuoco prima di iniziare l’attività lavorativa, allegando:

  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
  • Asseverazione del tecnico;
  • Documentazione tecnica;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

I Vigili del Fuoco verificano la completezza dell’istanza e, in caso positivo, rilasciano una ricevuta. Entro 60 giorni, effettuano i controlli e, se tutto è conforme, rilasciano il CPI entro 15 giorni dalla visita tecnica.

Durata, Scadenza e Rinnovo

Il CPI ha una durata quinquennale, ma per alcune attività può essere decennale. Alla scadenza, è necessario inviare una richiesta di rinnovo, attestando l’assenza di variazioni nelle condizioni di sicurezza antincendio e allegando la documentazione prevista. Il rinnovo è obbligatorio anche in caso di:

  • Modifiche strutturali;
  • Modifiche al processo lavorativo;
  • Nuova destinazione dei locali;
  • Variazioni nelle sostanze pericolose.

Sanzioni per Aziende non in Regola

Le aziende che non rispettano l’obbligo di richiedere o rinnovare il CPI sono soggette a sanzioni, tra cui:

  • Arresto fino a 1 anno o ammenda da 258 € a 2.582 € per il mancato rilascio o rinnovo del CPI;
  • Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 103 € a 516 € per dichiarazioni false nelle documentazioni o certificazioni.

Il Certificato di Prevenzione Incendi è dunque un elemento essenziale per garantire la sicurezza antincendio delle attività e degli edifici, proteggendo persone e beni e assicurando il rispetto delle normative vigenti.