Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un documento ufficiale che attesta che un’azienda o un edificio soddisfa i requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla normativa vigente. Questo certificato è rilasciato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco a seguito di un sopralluogo che verifica:
- Il rispetto delle normative di prevenzione incendi.
- La presenza dei requisiti di sicurezza antincendio necessari.
Normativa di Riferimento
Il CPI è disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006, ma negli anni la normativa è stata aggiornata per semplificare e rendere più efficaci le misure di prevenzione. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011 ha sostituito i precedenti riferimenti normativi, introducendo:
- Adempimenti amministrativi proporzionali alla dimensione e al settore dell’impresa;
- Eliminazione di autorizzazioni e permessi non necessari;
- Estensione dell’autocertificazione;
- Informatizzazione delle procedure amministrative.
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2017 ha ulteriormente ampliato l’obbligo del CPI ad altri edifici e attività.
Quando Serve: Attività Soggette all’Obbligo
Il CPI è obbligatorio per le attività elencate nell’Allegato 1 al DPR 151/2011, suddivise in tre categorie (A, B, C) in base a:
- Dimensioni;
- Settore;
- Presenza di regole tecniche;
- Sicurezza pubblica.
Categorie di Attività e Adempimenti Procedurali
Categoria A: Attività a basso rischio di incendio, con regola tecnica.
- Non è obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai VVF;
- I VVF effettuano sopralluoghi a campione;
- Il titolare può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
Categoria B: Attività a medio rischio di incendio, con o senza regola tecnica.
- È obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai VVF;
- I VVF effettuano sopralluoghi a campione;
- Il titolare può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
Categoria C: Attività ad alto rischio di incendio, indipendentemente dalla regola tecnica.
- È obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai VVF;
- I VVF effettuano sopralluoghi e rilasciano il CPI.
Procedure e Tempistiche
L’obbligo di richiedere il CPI ricade sul titolare dell’attività, che deve presentare un’istanza ai Vigili del Fuoco prima di iniziare l’attività lavorativa, allegando:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- Asseverazione del tecnico;
- Documentazione tecnica;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.
I Vigili del Fuoco verificano la completezza dell’istanza e, in caso positivo, rilasciano una ricevuta. Entro 60 giorni, effettuano i controlli e, se tutto è conforme, rilasciano il CPI entro 15 giorni dalla visita tecnica.
Durata, Scadenza e Rinnovo
Il CPI ha una durata quinquennale, ma per alcune attività può essere decennale. Alla scadenza, è necessario inviare una richiesta di rinnovo, attestando l’assenza di variazioni nelle condizioni di sicurezza antincendio e allegando la documentazione prevista. Il rinnovo è obbligatorio anche in caso di:
- Modifiche strutturali;
- Modifiche al processo lavorativo;
- Nuova destinazione dei locali;
- Variazioni nelle sostanze pericolose.
Sanzioni per Aziende non in Regola
Le aziende che non rispettano l’obbligo di richiedere o rinnovare il CPI sono soggette a sanzioni, tra cui:
- Arresto fino a 1 anno o ammenda da 258 € a 2.582 € per il mancato rilascio o rinnovo del CPI;
- Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 103 € a 516 € per dichiarazioni false nelle documentazioni o certificazioni.
Il Certificato di Prevenzione Incendi è dunque un elemento essenziale per garantire la sicurezza antincendio delle attività e degli edifici, proteggendo persone e beni e assicurando il rispetto delle normative vigenti.